Giovanni Migliore - Cittadino Modicano


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ReplicaArgomento del Forum: Ucci ucci .... mercatucci !! Da: Ca.Ro

A seguito della riunione che avverrà domani pomeriggio (30/6/2009) mi auspico che
"gli addetti ai lavori" tengano conto di questa legge regionale che da ben 14 anni è stata gravemente ignorata e violata.
Buon lavoro


LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 01-03-1995
REGIONE SICILIA
Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 12
del 4 marzo 1995


Condizioni per l' esercizio
del commercio su aree pubbliche

1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è
subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di
luogo stabilite dal sindaco.
2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal
consiglio comunale, determina l' orario di vendita dei
mercati rionali e delle altre forme di commercio. L' orario
del commercio in forma itinerante può essere diverso
da quello determinato per il commercio a posto
fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per
l' attività delle somministrazioni.
3. L' esercizio del commercio in forma itinerante può
essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di
VIABILITA' o di carattere IGIENICO- - SANITARIO o per altri
motivi di pubblico interesse.
4. L' ampiezza complessiva delle aree destinate allo
esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di
assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri
di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che
esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti
dal sindaco sentita la commissione di cui all' articolo 7,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio.
Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio, della densità della
rete distributiva e della presumibile capacità di domanda,
al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le
installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme
di distribuzione in uso.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati,
ai fini della loro pubblicità , nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
6. E' mantenuto il numero dei posteggi esistenti nei
mercati istituiti.
7. L' assegnazione dei posteggi in seno al mercato
settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari
avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti
delle organizzazioni di categoria e del segretario
comunale o di suo delegato.
8. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o
sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni
di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c).
9. La concessione del posteggio ha una durata di
dieci anni e può essere rinnovata.
10. La concessione del posteggio può essere ceduta
solo unitamente all' azienda commerciale.
11. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio
per motivi di pubblico interesse, senza oneri
per il comune. Qualora sia revocata la concessione del
posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un
altro posteggio.
12. Nessun concessionario può utilizzare più di un
posteggio contemporaneamente nello stesso mercato,
fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare
il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività .
13. L' istituzione, il funzionamento, la soppressione
e lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di
mercati o fiere locali sono decisi dal consiglio comunale,
sentita la commissione di cui all' articolo 7.

Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato
solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l' amministratore
dà pubblicità mediante avvisi affissi all' interno
del mercato da trasferire, almeno due settimane
prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore
le concessioni di posteggio in atto. La giornata di
mercato può essere anticipata solo se ricadente in
giornata festiva.
14. Con decreto dell' Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico,
artistico ed ambientale su cui, sentite le organizzazioni
regionali di categoria, possono essere stabilite
limitazioni al pubblico di alimenti e bevande e
di souvenir può essere svolta solo attraverso installazioni
mobili.
15. L' esercizio del commercio su area pubblica negli
altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso
del gestore o proprietario o autorità preposte.
16. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su
strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di
posteggio è determinata con le modalità previste dalla
normativa nazionale ed è corrisposta a fronte dei servizi
giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio
di raccolta dei rifiuti solidi.
17. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge i comuni provvedono a regolarizzare,
mediante atto formale di istituzione, i mercati di fatto
esistenti.

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