Giovanni Migliore - Cittadino Modicano


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Carissimo Consigliere Migliore, al fine di sfatare la "dottrina" contenuta nella nota dell'Amministratore Unico Avv. Giovanni Giurdanella, sulla possibilità o meno di rilasciare atti e documenti societari, qui di seguito si esplicita ancora meglio quello che lei Carissimo Consigliere ha sempre sostenuto: HANNO PAURA"

"La giurisprudenza amministrativa ha da tempo rifiutato l'idea che la veste societaria sia di per sé idonea a sottrarre il gestore di un servizio pubblico alle regole pubblicistiche relative al diritto di accesso, e lo stesso legislatore ha accolto tale impostazione modificando opportunamente la legge 241/1990 e definendo in modo più appropriato i concetti di “pubblica amministrazione” e di “documento amministrativo”.
I diritti informativi previsti dall'art. 43 del D. Lgs. 267/2000 a favore dei membri del consiglio comunale e provinciale hanno natura e finalità profondamente diverse dal diritto di accesso disciplinato dal Capo V° della legge n. 241/1990 giacché, a differenza di quest'ultimo, non costituiscono esplicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità riconducibili all'art. 97 della Costituzione, ma sono connessi alla funzione esercitata dall'amministratore locale, alle competenze che la legge attribuisce all'organo consiliare e, in ultima analisi, al corretto funzionamento del sistema di governo locale, secondo principi di rappresentatività politica e democrazia.
Per stabilire se nella locuzione “aziende ed enti dipendenti” che si rinviene nel secondo comma dell'art. 43 del T.U.E.L. possano essere ricomprese, ed in quale misura, le società al cui capitale sociale partecipano le amministrazioni comunali o provinciali, è necessaria una lettura sistematica della disciplina che regola il funzionamento degli enti locali. Ciò impone di considerare che, tra i casi di ineleggibilità ed incompatibilità con le funzioni di consigliere comunale e provinciale, la legge include l'ipotesi di chi ricopre cariche che attribuiscono poteri decisionali in società per azioni partecipate dall'ente. Ciò ad evitare che la coincidenza di amministratore dell'ente locale e di amministratore della partecipata influisca sull'esercizio, doveroso da parte dell'ente pubblico, del controllo sull'andamento della partecipata stessa. Inoltre, va considerato che la competenza decisoria circa l'assunzione di partecipazioni azionarie è stata attribuita dal legislatore al Consiglio comunale .
Questo duplice ordine di aspetti induce a ritenere sussistente il diritto di informazione del consigliere comunale e provinciale nei confronti di tutti gli atti – non solo quelli strettamente inerenti il servizio – di una società controllata o posseduta interamente. dall'ente locale"

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